Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28043 del 5 ottobre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

In caso di impugnazione del testamento correlata alla falsità del medesimo, rivestono la qualità di litisconsorti necessari non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità dello stesso, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria, non essendo concepibile che, all'esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell'erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario.

(massima n. 2)

Il testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.

(massima n. 3)

Nel caso in cui, nel termine perentorio all'uopo assegnato, nessuna delle parti abbia dato corso all'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., l'estinzione del processo, in mancanza di tempestiva eccezione di parte, non può essere dichiarata dal giudice qualora il contraddittorio sia stato successivamente integrato nei confronti dei litisconsorti necessari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'intervenuta estinzione del processo essendosi i soggetti beneficiari delle disposizioni testamentarie oggetto di impugnazione, originariamente pretermessi, costituiti seppure dopo l'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio e in assenza di una tempestiva eccezione di estinzione).

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