Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21254 del 30 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Un ricorso è inammissibile se il ricorrente ha rinunciato all'eredità e quindi manca di legittimazione a proseguire nel giudizio.

(massima n. 2)

Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine.

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