(massima n. 1)
I provvedimenti di apertura di amministrazione di sostegno, nei casi di disabilitą fisica, devono essere giustificati da una specifica motivazione che espliciti la ragione per la quale si limita la sfera di autodeterminazione del soggetto. Tali decisioni devono tener conto delle possibilitą di superamento della disabilitą con mezzi tecnologici e ausili adeguati, rispettando i principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitą.