Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 36176 del 28 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il prodigo, ossia chi mostri eccessiva larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, in relazione alle proprie condizioni economiche, può essere soggetto alla nomina di un amministratore di sostegno a prescindere dal fatto che la prodigalità derivi da un'infermità e, quindi, anche quando sia collegata ad atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché dipendenti da motivi futili.

(massima n. 2)

La prodigalità risiede in un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro che configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415 c.c., comma 2, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili. La prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici, ma su concrete condotte tali da porlo a rischio di indigenza.

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