Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23333 del 1 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, come nel caso in cui quest'ultimo ponga in essere una persistente e durevole inosservanza dei provvedimenti giudiziali medio tempore emessi nell'interesse del minore.

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