Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 437 del 8 gennaio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.

(massima n. 2)

Il giudice, nella designazione del curatore speciale per il minore nei procedimenti che li concernono (nella specie, di affidamento) non deve attenersi ad alcun albo, specie se la designazione ricade su un avvocato, tenuto ad attenersi all'osservanza di specifici doveri deontologici, sotto la vigilanza e disciplina del consiglio dell'ordine, il quale può anche costituirsi in giudizio per il minore stesso, senza necessità di conferimento a sé stesso di procura speciale.

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