Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 20152 del 22 giugno 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

L'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro.

(massima n. 2)

In tema di associazione in partecipazione, il patto di non concorrenza di cui all'art. 2596 c.c., il quale prevede che lo stesso è valido se circoscritto ad una determinata zona o a una determinata attività, può essere esteso a tutto il territorio nazionale, qualora l'attività dell'altro contraente sia di rilievo nazionale.

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