Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 15663 del 23 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di accettazione dell'ereditą, in applicazione del principio "semel heres semper heres", č irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualitą di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'ereditą. La regola della retroattivitą della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'ereditą, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'ereditą.

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