Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7941 del 20 aprile 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilitą di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilitą di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilitą di detta domanda e l'omissione di tale rilievo č censurabile in cassazione come "error in procedendo". (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/05/2013).

(massima n. 2)

Il contegno della parte che, ai fini della determinazione della somma da precettare, detrae dall'importo riconosciuto in suo favore con la sentenza parziale quanto riconosciuto in favore della controparte con la sentenza definitiva, non implica acquiescenza a tale ultima sentenza, della quale č corretto tener conto ai fini della determinazione del saldo dei rapporti di dare e avere tra le parti cristallizzato nel precetto, non fosse altro che per prevenire l'eccezione di compensazione della parte precettata. (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/05/2013).

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