Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 1926 del 28 gennaio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In ipotesi di assunzione frazionata della prova testimoniale, la decadenza per mancata comparizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., non si estende a tutta la prova giā ammessa ma opera unicamente in relazione all'udienza nella quale in concreto la prova stessa doveva essere assunta e limitatamente alle attivitā ivi previste. (Nella specie, č stata ritenuta illegittima la pronuncia con cui la parte non comparente all'udienza fissata per l'escussione di un teste per parte era stata dichiarata decaduta da tutta la prova richiesta ed ammessa, non avendo il giudice ridotto la lista testimoniale bensė solo limitato e disciplinato l'assunzione). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/02/2016).

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