Corte costituzionale sentenza n. 239 del 3 maggio 1993

(4 massime)

(massima n. 1)

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la deducibilità dal reddito di determinati oneri sostenuti dal contribuente (come quello cui va incontro il lavoratore quando sia trasferito in comune diverso da quello dove prestava precedentemente la propria opera o dove risiede il proprio nucleo familiare) rientra nell'esclusiva competenza del legislatore, il quale, nell'esercizio della sua discrezionalità insindacabile, deve razionalmente valutare l'incidenza dell'onere sostenuto per la produzione del reddito, tenendo conto della necessità di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelle della vita individuale. - V. ord. nn. 948/1988, 556/1987 e sent. nn. 108/1983 e 134/1982.

(massima n. 2)

La trasferta in senso stretto - postulando la predeterminazione di un luogo fisso per la prestazione lavorativa ed un mutamento meramente provvisorio del luogo stesso (cosiddette missioni) - non è ravvisabile nel caso di effettivo "trasferimento" del dipendente in altra sede di lavoro o se - pur con fondamentale riferimento ad una sede aziendale fissa - la prestazione di lavoro, per sua natura, si svolga normalmente fuori dalla sede stessa. In tali ipotesi - conformemente all'orientamento della Corte di cassazione - è da ritenersi che i relativi compensi, in quanto correlati alla causa tipica e normale del rapporto, costituiscano retribuzione e non indennità di trasferta.

(massima n. 3)

Riguardo alle indennità corrisposte al lavoratore dipendente per trasferte occasionali, deve escludersi che, ove sia stabilito che dette indennità non entrano in tutto o in parte nel calcolo dei contributi previdenziali o nel calcolo della retribuzione a fini pensionistici, debba questa disciplina normativa o collettiva essere rispettata anche dal legislatore tributario, il quale è invece tenuto a seguire propri criteri, fondati essenzialmente sul principio della capacità contributiva, e - con riferimento al reddito di lavoro dipendente - sul principio generale della onnicomprensività di "tutti i compensi, comunque denominati" (art. 48, primo comma, testo unico n. 917 del 1986).

(massima n. 4)

L'aver previsto l'esclusione, totale o parziale, dal reddito imponibile, agli effetti dell'I.R.PE.F., delle indennità percepite dal lavoratore dipendente per trasferte fuori dal territorio comunale (art. 48, quarto comma, primo periodo, D.P.R. n. 917 del 1986) ed invece la deducibilità delle indennità percepite per trasferte all'interno del territorio comunale, solo relativamente a spese di trasporto documentate (art. 48, quarto comma, secondo periodo, D.P.R. n. 917 del 1986) non appare irragionevole se si considerano la maggiore normalità del fenomeno, il più limitato disagio e le minori spese che le trasferte all'interno del territorio comunale comportano, ed inoltre il rischio di un più facile gonfiamento di spese non comprovate, la potestà del legislatore di dettare - come la Corte ha più volte riconosciuto - misure atte a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente, nonché la previsione della legge tributaria (art. 13 del citato testo unico n. 917 del 1986) della detrazione di una somma proporzionata quale costo di produzione del reddito. Peraltro, nell'ambito della disciplina di dette trasferte, rientra nella discrezionalità del legislatore l'eventuale valutazione circa l'opportunità di differenziare ulteriormente il relativo trattamento a seconda della classificazione dei Comuni proporzionata alla densità demografica. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., ma dalla Corte unitariamente esaminata, dell'art. 48, quarto comma, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 'in parte qua'). - V. sent. nn. 385/1989 e 108/1988.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.