Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22725 del 11 agosto 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilitą della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o pił obbligazioni specificamente determinate nello stesso o in altro atto o documento cui le parti abbiano fatto espresso riferimento, quale, nel caso di mutuo di scopo, la dichiarazione di essere nelle condizioni di fruire di un mutuo a tasso agevolato o in quelle previste nella domanda di concessione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/03/2015).

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