Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7076 del 22 giugno 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'ereditā che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltā del chiamato di accettare l'ereditā con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'ereditā, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice.

(massima n. 2)

La situazione di possesso, a qualsiasi, titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 c.c. richiede solo una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla ereditā e cioč una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, accertata la quale incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del cit. art. 485, l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilitā di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione.

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