Corte costituzionale sentenza n. 326 del 24 luglio 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

In base all'unica disciplina organica della bonifica integrale - "che si trova nelle disposizioni del R.D. n. 215 del 1933, come integrato da leggi più particolari successivamente intervenute" -, le opere di bonifica, intese come complesso di interventi "speciali" relativi ad un territorio determinato e delimitato in base alle sue caratteristiche idrogeologiche, e costituenti oggetto di una programmazione di settore vengono distinte in opere "di competenza dello Stato", necessarie "ai fini generali della bonifica", eseguite a carico totale o parziale dello Stato, sia pure col concorso finanziario obbligatorio dei privati, ed opere "di competenza privata", cioè di competenza dei proprietari, in quanto "di interesse particolare dei propri fondi", rese dal piano obbligatorie per i proprietari medesimi in quanto "necessarie ai fini della bonifica", ed eseguite a loro cura e a loro carico, sia pure con l'eventuale concorso finanziario dello Stato. E, poiché fanno parte dei principii fondamentali tuttora vigenti nella materia, non derogabili ad opera del legislatore regionale, sia la distinzione tra opere di bonifica di competenza pubblica (già statale) ed opere di competenza privata, sia il connesso duplice carattere di consorzi e, in particolare, la loro qualificazione come enti a struttura associativa, solo il legislatore statale potrebbe sciogliere definitivamente l'intreccio di pubblico e di privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell'autonomia privata dai caratteri pubblicistici impressi a tali enti dalla legislazione precostituzionale.

(massima n. 2)

La materia della bonifica integrale e montana è inclusa in quella dell'agricoltura e delle foreste, di competenza regionale, come individuata nell'art. 66 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ed inoltre si inquadra per diversi aspetti nelle attribuzioni regionali in tema di assetto ed utilizzazione del territorio; il trasferimento alle regioni delle relative funzioni amministrative, completato con la norma predetta, reca, accanto all'effetto di consentire l'esercizio dei compiti già di competenza degli organi statali, quello di rendere esercitabile la potestà legislativa "concorrente" regionale, pure con riguardo alla pregressa strutturazione, la quale deve essere mantenuta soltanto nei limiti in cui nella normativa statale organizzativa si esprimano principi fondamentali della relativa disciplina.

(massima n. 3)

Secondo il r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, tuttora recante la disciplina organica vigente in tema di bonifica, le opere di bonifica - complesso di interventi "speciali" su un territorio determinato, delimitato in base alle caratteristiche idrogeologiche, e costituenti oggetto di programmazione di settore - si distinguono: a) in opere di competenza statale, necessarie ai fini generali della bonifica, a carico totale o parziale dello Stato, con il concorso obbligatorio dei privati, eseguite oggi dalla Regione, direttamente o per concessione prioritaria al Consorzio dei proprietari, cui compete assumere anche gli oneri di manutenzione e di esercizio; b) in opere di competenza privata, di interesse peculiare dei fondi, rese, tuttavia, dal piano, obbligatorie ai proprietari in quanto necessarie alla bonifica ed eseguite, seppur con l'eventuale concorso finanziario pubblico, a cura e spese dei titolari, direttamente o tramite il Consorzio, sempre chiamato a sostituire gli inadempienti; il tutto sulla base di costi ripartiti fra i proprietari tenuti al pagamento di contributi aventi natura di oneri reali, imposti, in base alla legge, come prestazioni patrimoniali.

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