Cassazione civile Sez. II sentenza n. 29247 del 22 dicembre 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de cuius" con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2015).

(massima n. 2)

In tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.

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