Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6016 del 28 febbraio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Le norme di diritto internazionale privato di cui alla l. n. 218 del 1995 pongono i criteri per l'individuazione del diritto applicabile a fatti o a rapporti che presentino elementi di estraneitā rispetto all'ordinamento italiano. Deve escludersi, pertanto, che l'art. 60 della l. citata abbia introdotto, in via generale, la possibilitā di conferire una procura generale a donare, superando il disposto dell'art. 778 c.c., per il solo fatto che in alcuni Stati europei tale procura sia ritenuta pienamente valida, atteso che il menzionato art. 60 diviene operativo esclusivamente qualora, dall'esame dell'atto, si evinca che quest'ultimo sia destinato a produrre effetti (anche) all'estero. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'impugnazione proposta contro la sanzione disciplinare, per violazione dell'art. 28 della l. n. 89 del 1913, comminata a un notaio che aveva rogato una procura generale a donare, espressamente vietata dalla legge italiana, senza che dall'atto emergessero elementi di estraneitā rispetto al nostro ordinamento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2016).

(massima n. 2)

Per verificare la validitā di una procura a donare in uno stato estero che la ammetta ai sensi dell'art. 60 della L. 31 maggio 1995, n. 218, altrimenti nulla ai sensi dell'art. 778 c.c., č necessario che questa sia concretamente e non solo potenzialmente diretta all'utilizzo in tale stato.

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