Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12782 del 14 giugno 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 12 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, il quale dispone che - in deroga a quanto stabilito dall'art. 3 del codice di procedura penale del 1930 - il processo tributario non può essere sospeso, è norma di carattere processuale e, pertanto, applicabile ai processi tributari in corso a momento della sua entrata in vigore. (rigetta, App. Firenze, 26 aprile 1991).

(massima n. 2)

In tema di imposte sui redditi, l'art. 14, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, che ha sottoposto a tassazione i proventi provenienti da reato, costituisce interpretazione autentica della normativa contenuta nel D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione anche con riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597. (rigetta, App. Firenze, 26 aprile 1991).

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