Cassazione civile Sez. V sentenza n. 26414 del 19 ottobre 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di contestazione di interposizione, i maggiori redditi devono essere attribuiti solamente al soggetto interponente, in qualitą di titolare del reddito, e non al soggetto interposto, in quanto l'art. 37, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600/1973 non prevede, in capo a quest'ultimo, una responsabilitą sussidiaria.

(massima n. 2)

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione di cui all'art. 37, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 non prevede una responsabilitą aggiuntiva dell'interposto oltre a quella dell'interponente, poiché la norma ha la funzione di attribuire l'onere del pagamento delle imposte a carico dell'effettivo titolare dei redditi, mentre l'interposto non č soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi. (Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 20/07/2010).

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