Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3137 del 12 maggio 1981

(2 massime)

(massima n. 1)

La disposizione contenuta nell'art. 1492, comma terzo c.c., la quale preclude al compratore l'azione di risoluzione del contratto se la cosa affetta da vizi sia stata da lui trasformata, è espressione di un principio generale secondo cui non può consentirsi la risoluzione di un contratto in tutti i casi nei quali la restituzione delle cose sia diventata impossibile senza colpa del venditore. Tale disciplina, applicabile agli eventi verificatisi prima della proposizione della domanda di risoluzione del contratto, non trova più il suo fondamento razionale allorché questi stessi eventi si verifichino dopo l'instaurazione del giudizio, determinando il perimento delle cose; dal momento che, in quest'ultima ipotesi, salvo il caso di colpa del compratore, non può dirsi che l'impossibilità di restituzione sia dipesa da caso fortuito, valendo l'opposto principio che la durata del processo non può arrecare pregiudizio alla parte vittoriosa ed incolpevole, mentre sono a carico del venditore le conseguenze per non avere accettato prontamente la risoluzione del contratto e l'offerta di restituzione delle cose.

(massima n. 2)

La garanzia dovuta dal venditore per la mancanza delle qualità promesse ovvero di quelle essenziali per l'uso, al pari della garanzia per i vizi e per la consegna di aliud pro alio, è suscettibile di divisione in rapporto alla diversa condizione, materiale o giuridica, in cui vengano a trovarsi più cose che furono oggetto di un unico rapporto contrattuale. Pertanto, quando solo una parte delle cose sia stata rivenduta a terzi dall'acquirente ovvero sia risultata priva delle qualità promesse, il compratore può esperire l'azione di risoluzione, rispettivamente, per le cose ancora in suo possesso, che sia perciò in grado di restituire, ovvero per la sola quantità di cose prive delle qualità pattuite.

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