Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18367 del 23 agosto 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

Ove, a sostegno della richiesta di revisione nel senso della diminuzione o della soppressione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato (derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante — in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti — di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali.

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(massima n. 2)

In tema di revisione dell'assegno di divorzio, allorché a fondamento dell'istanza dell'ex coniuge obbligato, rivolta ad ottenere la totale soppressione del diritto al contributo economico, sia dedotto il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge beneficiario (nella specie dipendente dall'acquisto per successione ereditaria della proprietà e della comproprietà di beni immobili), il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, non può limitarsi a considerare isolatamente detto miglioramento, attribuendo ad esso una valenza automaticamente estintiva della solidarietà post-coniugale, ma — assumendo a parametro l'assetto di interessi che faceva da sfondo, e da risultato, al precedente provvedimento sull'assegno divorzile — deve verificare se l'ex coniuge, titolare del diritto all'assegno, abbia acquistato, per effetto di quel miglioramento, la disponibilità di «mezzi adeguati», ossia idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell'obbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

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(massima n. 3)

In tema di conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio, con riferimento alla percentuale dell'indennità di fine rapporto, di cui all'art. 12 bis L. div., non v'è spazio per una sentenza di condanna condizionata prima che l'altro ex coniuge abbia maturato, con la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla relativa percezione, atteso che la titolarità in concreto dell'assegno post-matrimoniale e il mancato passaggio a nuove nozze rappresentano, non semplici condizioni di erogabilità del beneficio in relazione ad un diritto già sorto, ma veri e propri elementi costitutivi (l'uno in positivo e l'altro in negativo) del diritto alla detta percentuale, i quali devono sussistere e vanno accertati allorché, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge, quel diritto si attualizza.

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