Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5874 del 17 novembre 1981

(2 massime)

(massima n. 1)

I criteri previsti dall'art. 5 comma quarto legge 1 dicembre 1970, n. 898, per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di divorzio, vanno riscontrati con riferimento ai fatti verificatisi per tutta la durata del vincolo matrimoniale e non nel solo periodo della convivenza fra i coniugi. Pertanto, nella nozione di contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi deve comprendersi non solo quello fornito nel periodo di convivenza coniugale, ma anche quello prestato in regime di separazione, specie per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli.

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(massima n. 2)

Poiché nel procedimento di divorzio il tentativo di conciliazione costituisce un mezzo essenziale, che unitamente agli altri elementi risultanti dagli atti, vale a fornire al giudice la dimostrazione di quell'irreversibile frattura della comunione di vita costituente presupposto indispensabile per la pronunzia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il mancato esperimento di tale tentativo costituisce ostacolo alla prosecuzione del giudizio, solo quando sia stato determinato da un legittimo impedimento di uno dei coniugi a comparire. Pertanto, ove non venga provata la sussistenza di un grave motivo che giustifichi l'assenza del convenuto (malattia che impedisca alla parte di recarsi all'udienza, detenzione, emigrazione ecc.), deve considerarsi pienamente legittima la prosecuzione del processo di divorzio e compiutamente valida la pronuncia resa, nonostante il mancato espletamento del tentativo di conciliazione.

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