Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1616 del 15 febbraio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 5, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 — come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 — sulla quantificazione dell'assegno divorzile, imponendo che tutte le condizioni concorrenti alla stessa devono essere valutate anche «in rapporto alla durata del matrimonio», comporta una diversa rilevanza dei due periodi matrimoniali — quello che decorre dalla stipulazione alla separazione e quello successivo alla separazione — sotto il profilo probatorio. Infatti, solo il periodo che arriva alla separazione corrisponde alla effettiva comunione materiale e spirituale dei coniugi e può fungere, quindi, da parametro «presuntivo» di valutazione delle altre menzionate condizioni, laddove il periodo successivo alla separazione, essendo venuta meno detta comunione, assurge a parametro solo ove si dimostri la sua effettiva rilevanza rispetto alle singole condizioni.

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(massima n. 2)

In sede di revisione dell'assegno divorzile deve tenersi conto di tutte le condizioni che, a norma dell'art. 5, sesto comma, prima parte, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 — come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 — concorrono alla determinazione iniziale di detto assegno, con la conseguenza che il mutamento di una sola delle condizioni sulle quali era stata basata la quantificazione dell'assegno predetto non può essere posta di per sé sola a fondamento della revisione.

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