Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 2567 del 30 maggio 2017

(5 massime)

(massima n. 1)

In tema di ristrutturazione edilizia, deve ritenersi che, per effetto della modifica introdotta dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, vi siano ormai tre distinte ipotesi di intervento rientranti nella definizione di "ristrutturazione edilizia", che possono portare "ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente": a) la prima, non comportante demolizione del preesistente fabbricato e comprendente (dunque, in via non esaustiva) "il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti"; b) la seconda, caratterizzata da demolizione e ricostruzione, per la quale è richiesta "la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica" (ed in questo caso, rispetto al testo previgente, non è più richiesta l'identità di sagoma); c) la terza, rappresentata dagli interventi "volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza".

(massima n. 2)

In tema di ristrutturazione edilizia, è necessario il rilascio del permesso di costruire sono nel caso di una modifica (parziale o totale) dell'organismo edilizio preesistente ed un aumento della volumetria complessiva; solo in questi casi, infatti, l'intervento si caratterizza (in ossequio alla prescrizione normativa) come "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio". Nelle ipotesi, invece, di "ristrutturazione ricostruttiva", a maggior ragione se con invarianza, oltre che di volume, anche di sagoma e di area di sedime, non vi è necessità di permesso di costruire e, dunque, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 380/2001, manca il presupposto per la richiesta e corresponsione del contributo di costruzione (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il Comune aveva chiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione per la ricostruzione di un opificio crollato a seguito di incendio).

(massima n. 3)

In linea generale, il permesso di costruire è provvedimento naturalmente oneroso, di modo che le norme di esenzione devono essere interpretate come "eccezioni" ad una regola generale (e da considerarsi, quindi, di stretta interpretazione), non essendo consentito alla stessa potestà legislativa concorrente di ampliare le ipotesi al di là delle indicazioni della legislazione statale, da ritenersi quali principi fondamentali in tema di governo del territorio.

(massima n. 4)

L'art. 17, co. 3, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, nel prevedere la esenzione dal contributo di costruzione "per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità", finisce per contemplare due distinte ipotesi, ambedue sorrette dal presupposto della "pubblica calamità". Quest'ultima deve essere intesa come un evento imprevisto e dannoso che, per caratteristiche, estensione, potenzialità offensiva sia tale da colpire e/o mettere in pericolo non solo una o più persone o beni determinati, bensì una intera ed indistinta collettività di persone ed una pluralità non definibile di beni, pubblici o privati.

(massima n. 5)

Perché possa ricorrere l'ipotesi di esenzione di cui all'art. 17, co. 3, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, occorre che gli interventi da realizzare costituiscano attuazione di norme o di provvedimenti amministrativi che espressamente li prevedono (e non siano invece effetto di una scelta volontaria del soggetto, sia pure in conseguenza di provvedimenti emanati), e che siano stati adottati a seguito di eventi eccezionali, dannosi o pericolosi per la collettività, tali da richiedere l'esercizio di poteri straordinari. In particolare, non ricorre tale ipotesi nel caso di ricostruzione di un opificio industriale distrutto a seguito di un incendio che, se pur grave e tale da poter divenire fonte di pericolo per la collettività, ove non tempestivamente circoscritto, tuttavia si caratterizza quale evento che ha colpito beni specifici e che, per dimensioni, caratteristiche ed intensità, è stato tale da non richiedere particolari interventi di contrasto o esercizio di poteri straordinari.

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