Consiglio di Stato Sez. II sentenza n. 4224 del 20 giugno 2019

(4 massime)

(massima n. 1)

Il titolo abilitativo edilizio non può essere rilasciato in assenza di un piano attuativo nell'ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all'abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona, ad esempio, completando il sistema della viabilità secondaria nella zona o integrando l'urbanizzazione esistente per garantire il rispetto degli standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l'armonico collegamento con le zone contigue, già asservite all'edificazione. Infatti, il piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, si rivela necessario al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti, nonché di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate. (Conferma Tar Puglia Lecce, Sez. III, 5 giugno 2009, n. 1408.)

(massima n. 2)

La necessità dello strumento attuativo previ sta nel P.R.G. è superata nei casi in cui la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, renda inutile il ricorso ad una pianificazione di dettaglio. In particolare, il titolo abilitativo edilizio può essere oggetto di rilascio anche in assenza del piano attuativo, richiesto dalle norme di piano regolatore, quando il lotto del richiedente possa definirsi "intercluso", ossia quando l'area sia l'unica a non essere stata ancora edificata, trovandosi in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione. In altri termini, è possibile prescindere dalla lottizzazione convenzionata prescritta dalle norme tecniche di piano solo ove nell'area interessata sussista una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall'attuazione della lottizzazione stessa, quando, in particolare, nell'area siano presenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti. (Conferma Tar Puglia Lecce, Sez. III, 5 giugno 2009, n. 1408).

(massima n. 3)

Il lotto, al fine di essere considerato "intercluso", deve presentare alcune caratteristiche, ed in particolare ciò si realizza allorquando l'area edificabile di proprietà del richiedente il permesso di costruire: a) sia l'unica a non essere stata ancora edificata; b) si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni; c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici; d) sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al P.R.G. (Conferma Tar Puglia Lecce, Sez. III, 5 giugno 2009, n. 1408.).

(massima n. 4)

Al fine di provare la condizione di fondo intercluso, il verbale redatto da pubblici funzionari costituisce atto pubblico, così acquisendo portata fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante. Di converso, le perizie di parte non hanno alcun valore probatorio, ma meramente indiziario, di talché, la rappresentazione dei fatti contenuta nelle stesse non può essere posta a fondamento della decisione, qualora contrasti con quella emergente da un atto pubblico, che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa invece piena prova fino a querela di falso. Infatti, la perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e, pertanto, non può essere qualificata come mezzo di prova. (Conferma Tar Puglia Lecce, Sez. III, 5 giugno 2009, n. 1408).

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