Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 11883 del 7 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto di ristrutturazione di edificio di proprietą del committente, la circostanza che la concessione edilizia sia rilasciata dopo la stipula del contratto e persino dopo l'inizio dei lavori, non č causa di nullitą del contratto, se comunque la stessa sia stata ottenuta prima della ultimazione dei lavori medesimi e, quindi, della realizzazione dell'opera, atteso che il momento storico rilevante per la verifica della nullitą del negozio per difetto di un elemento essenziale della fattispecie quale la concessione edilizia, č quello del trasferimento dei diritti reali su edifici o loro parti, effetto che nell'appalto di edificio su terreno di proprietą del committente si realizza, per l'appunto, con il completamento dell'opera in virtł di accessione, ex art. 934 c.c.. (Rigetta, Corte d'appello Perugia, 28 giugno 2016).

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