Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26275 del 14 dicembre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

La declaratoria di illegittimitą costituzionale, ad opera della sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost., dell'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992, conv., con modifiche, nella L. n. 359 del 1992, per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., introdotto dalla legge Cost. n. 3 del 2001, determina la cessazione di efficacia "erga omnes" con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa, di talché, ove sia ancora in discussione, nei giudizi pendenti, la congruitą dell'attribuzione indennitaria, i relativi rapporti di credito non possono pił essere regolati dalla norma dichiarata incostituzionale, a nulla rilevando l'anterioritą dell'espropriazione rispetto all'introduzione del parametro costituzionale per contrasto col quale la disposizione citata č stata espunta.

(massima n. 2)

Una volta venuto meno - a seguito della declaratoria di illegittimitą costituzionale di cui alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost. - il criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992, conv., con modifiche, nella L. n. 359 del 1992, torna nuovamente applicabile il criterio generale dell'indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dall'art. 39 L. 25 giugno 1865 n. 2359, ferma la facoltą del legislatore di stabilirne uno nuovo, conforme ai principi di cui alla citata sentenza costituzionale.

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