Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6494 del 31 marzo 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

Va escluso che un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della P.A., sia ravvisabile nel fatto che il giudice dell'ottemperanza, in sede di esecuzione di un giudicato che riguardava il giudizio di idoneità a professore ordinario di una Università degli Studi, rilevata la violazione o delusione del giudicato amministrativo, abbia riconosciuto l'idoneità al ricorrente ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 117 del 2000, adottando direttamente quel provvedimento che la P.A. inadempiente avrebbe dovuto già essa stessa emanare. Infatti, la speciale giurisdizione di ottemperanza affidata al giudice amministrativo presenta caratteri peculiari, in virtù dei quali non è esclusa l'ingerenza del giudice nel merito dell'agire della P.A., giacché al medesimo giudice amministrativo è espressamente attribuito un potere di giurisdizione anche di merito (artt. 7, comma 6, e 134 cod. proc. amm.), con possibilità, non solo di «sostituirsi all'amministrazione» (art. 7, comma 6, cod. proc. amm.) nominando, ove occorra, un commissario ad acta a norma dell'art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., ma anche di procedere alla «determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo» ed alla «emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione» (art. 114, comma 4, lett. a, cod. proc. amm.).

(massima n. 2)

Il giudizio di ottemperanza, specie nel caso in cui sia stato denunciato un comportamento della P.A. elusivo o violativo del giudicato, comporta una triplice operazione: a) di interpretazione del giudicato, al fine di individuare il comportamento doveroso per la P.A. in sede di ottemperanza; b) di accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima Amministrazione; c) di valutazione della conformità del comportamento tenuto dall'Amministrazione a quello che avrebbe dovuto tenere. Gli errori nei quali incorra il G.A. nel compimento delle indicate operazioni ed i vizi che inficiano la motivazione sugli stessi punti, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano confinati all'interno della giurisdizione medesima e sono insindacabili dalla Corte di Cassazione.

(massima n. 3)

I poteri del giudice dell'ottemperanza, prevedendo l'emanazione diretta dell'atto in luogo dell'amministrazione (lett. a del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.), sono esercitabili anche là dove, come nel caso dei concorsi universitari, la materia sia caratterizzata dal massimo della discrezionalità, non potendosi ritenere che in tali ipotesi lo strumento dell'esecuzione di un giudicato che si ritenga inottemperato non potrebbe consistere nell'emanazione del provvedimento, bensì nell'affidamento del compito di esprimere una legittima ottemperanza al giudicato ad una commissione giudicatrice straordinaria.

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