Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4568 del 22 maggio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di immobile in comunione il singolo comproprietario il quale faccia valere un’esigenza propria può agire per il rilascio nei confronti del conduttore ai sensi dell’art. 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non essendo richiesto che l’invocata esigenza sia comune agli altri comproprietari il cui consenso è presunto.

(massima n. 2)

In tema di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo il diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza per l’intenzione del locatore di destinare l’immobile all’esercizio della propria attività commerciale, non può trovare ostacolo nel mancato possesso da parte del locatore medesimo delle specifiche necessarie autorizzazioni amministrative, che non possono incidere sul rapporto privatistico di locazione, pur essendo tenuto il giudice, ai sensi dell’art. 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392, a verificare la serietà, concretezza e attualità del proposito del locatore.

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