Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 260 del 20 gennaio 2014

(4 massime)

(massima n. 1)

L'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza puō scaturire, a norma dell'art. 112 d.lgs. n. 104/2010 (CPA), nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza, vuoi per il silenzio serbato di fronte alla richiesta del privato, vuoi per la sostanziale elusivitā del suo comportamento. Tuttavia, nelle evenienze globalmente contemplate dalla norma, il comportamento omissivo o commissivo censurabile č sempre imputabile all'amministrazione, come soggetto primariamente responsabile dell'ottemperanza, a norma del comma 1 del citato art. 112. Qualora invece il giudice abbia provveduto alla nomina, giusta l'art. 21 CPA, di un commissario ad acta, non vi č spazio giuridico per dolersi dell'azione o dell'omissione dell'amministrazione, in quanto la stessa č stata sostituita nell'ottemperanza e vi č un soggetto diverso incaricato dell'esecuzione.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 112 Cod. proc. amm. l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza puō scaturire nei casi in cui l'Amministrazione non ha dato attuazione alia sentenza per il silenzio serbato di fronte alla richiesta del privato o per la sostanziale elusivitā del suo comportamento, con l'avvertenza che: a) nelle evenienze globalmente contemplate dalla norma, il comportamento omissivo o commissivo censurabile č sempre imputabile alla P.A., come soggetto primariamente responsabile dell'ottemperanza, a norma del comma 1 del citato art. 112; b) qualora invece il giudice abbia provveduto alla nomina di un commissario ad acta, a norma dell'art. 21 stesso codice, non vi č spazio giuridico per dolersi dell'azione o dell'omissione della parte pubblica, in quanto la stessa č stata sostituita nell'ottemperanza e vi č un soggetto diverso incaricato dell'esecuzione, dovendosi inoltre precisare che l'attivitā del commissario ad acta non č senza controllo, atteso che l'art. 114 comma 5 del codice prevede una particolare azione contro gli atti, esercitabile da chiunque ne abbia interesse, con modalitā diverse, in quanto le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni, mentre i terzi estranei al giudicato possono impugnarli con il rito ordinario.

(massima n. 3)

L'entrata in vigore del codice del processo amministrativo ha provveduto a precisare gli strumenti di controllo giudiziale sul commissario ad acta, articolando due diversi meccanismi processuali: a) il primo, riservato alle sole parti del giudizio e costruito nella forma del reclamo al giudice dell'ottemperanza; b) il secondo, valevole per tutti i terzi e quindi per tutti gli estranei al giudicato formatosi, che ha invece la forma del giudizio ordinario.

(massima n. 4)

Il termine decadenziale di sessanta giorni per il deposito del reclamo inoltrato dalle parti dinanzi al giudice dell'ottemperanza e avente per oggetto gli atti del commissario ad acta, decorre dalla data del deposito del provvedimento, ossia dal momento della conoscibilitā dell'avvenuto adempimento da parte del predetto commissario.

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