Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 3985 del 25 agosto 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

La circostanza che nei confronti di un giudice che abbia reso una decisione interlocutoria, parziale etc. - e che quindi non si sia definitivamente "spogliato" della causa - sia stata intrapresa da una delle parti del processo una azione risarcitoria di responsabilità non può integrare causa di incompatibilità, con conseguente obbligo di astensione; opinando diversamente, l'azione di responsabilità civile, ove intrapresa da una parte in corso di causa, costituirebbe - sempre e comunque - il mezzo per impedire al Giudice naturale di pronunciare definitivamente sulla controversia che ha dato causa all'azione civile medesima, creando un vulnus al precetto di cui all'art. 25 Cost.

(massima n. 2)

Il principio per cui il giudice ricusato non può partecipare alla decisione sulla sua ricusazione deve trovare applicazione tutte le volte che la questione abbia un nucleo minimo di consistenza personale, né può valorizzarsi, per giungere a conclusioni contrarie, il tenore letterale dell'art. 18 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), nella parte in cui, persino in ipotesi di istanze manifestamente inammissibili o infondate sembrerebbe imporre un'autonoma decisione da parte di un giudice diverso (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, n. 1884/2013).

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