Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2337 del 17 maggio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ordine di demolizione di un immobile abusivo colpito da un sequestro penale deve essere ritenuto affetto dal vizio di nullità, ai sensi dell' art. 21 septies L. n. 241 del 1990 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c. ), e, quindi, radicalmente inefficace, per l'assenza di un elemento essenziale dell'atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell'oggetto del comando.

(massima n. 2)

È illegittimo un provvedimento con il quale un Comune ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria (nella specie, di Euro 20.000,00), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001, per non avere provveduto ad ottemperare al contenuto di una ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, nel caso in cui si tratti di immobile sottratto alla disponibilità delle parti, in quanto sottoposto a sequestro penale; infatti, l'ordine di demolizione di un immobile colpito da un sequestro penale deve essere ritenuto affetto dal vizio di nullità, ai sensi dell'art. 21-septies L. n. 241 del 1990 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c.) e, quindi, radicalmente inefficace, per l'assenza di un elemento essenziale dell'atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell'oggetto del comando.

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