Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2596 del 22 maggio 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della decorrenza del termine dei dieci giorni previsto dall'art. 10 bis si deve prendere in considerazione il momento di ricevimento del preavviso di rigetto dell'istanza. Gli interessati, infatti, devono disporre di uno spazio temporale congruo per esercitare in pieno il proprio diritto a contraddire in ordine alla posizione assunta dall'amministrazione.

(massima n. 2)

La p.a., laddove dovesse ritenere di negare il provvedimento richiesto nonostante le osservazioni pervenute a seguito dell'invio del preavviso, deve dare conto, sebbene in modo sintetico, delle deduzioni difensive del privato a pena di illegittimità del diniego, in modo da rendere percepibili le ragioni del mancato adeguamento.

(massima n. 3)

La violazione della regola procedimentale dell'art. 10 bis L. n. 241 del 1990 sotto il profilo dell'indicazione nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni rese dalla parte interessata - che valorizza il momento del contraddittorio fra privato e p.a. ed incide anche sul contenuto dell'atto finale indicando un contenuto necessario della motivazione - non può essere sanata in via postuma in sede processuale con integrazione negli atti difensivi della motivazione di rigetto della domanda di finanziamento.

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