(massima n. 3)
L'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990 non degrada un vizio di legittimità a mera irregolarità, ma fa sì che un vizio, che resta vizio di legittimità, non comporti l'annullabilità dell'atto sulla base di valutazioni, attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate "ex post" dal giudice circa il fatto che il provvedimento non poteva essere diverso. L'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990 è una norma di carattere processuale applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della L. n. 15/2005. L'art. 21-octies non introduce la facoltà per la p.a. di non rispettare le regole procedimentali: se così fosse, verrebbe violato il principio di legalità. E invece, le amministrazioni non debbono tenere conto della disposizione in sede amministrativa, limitandosi ad utilizzarla in sede giurisdizionale, quando sono stati commessi degli errori e non si è riusciti a correggerli attraverso l'esercizio del potere di autotutela.