Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4925 del 17 settembre 2012

(3 massime)

(massima n. 1)

La comunicazione dell'avvio del procedimento ai destinatari dell'atto finale č stata prevista in generale dall'art. 7 della L. 241/90 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in pių fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell'efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l'adozione dell'atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autoritā emanante. Tale portata generale del principio č confermata dal fatto che il legislatore stesso (art. 7, c.1 ed art. 13 L. 241/90) si č premurato di apportare delle specifiche deroghe (speciali esigenze di celeritā, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e programmazione, procedimenti tributari) all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, con la conseguenza che negli altri casi deve in linea di massima garantirsi tale comunicazione, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluitā in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalitā.

(massima n. 2)

La comunicazione di avvio del procedimento dovrebbe diventare superflua quando: l'adozione del provvedimento finale č doverosa (oltre che vincolata) per l'amministrazione; i presupposti fattuali dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; l'eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l'amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici).

(massima n. 3)

L'art. 21 octies, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che il provvedimento amministrativo non č annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, costituisce disposizione di carattere processuale, applicabile anche ai procedimenti in corso o giā definiti alla data di entrata in vigore della L. n. 15 del 2005.

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