Cassazione penale Sez. II sentenza n. 47705 del 19 novembre 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di invasione di edifici, nell'ipotesi in cui un soggetto sia stato escomiato, a seguito di esecuzione forzata da un immobile e questo risulti successivamente occupato da un famigliare del soggetto esecutato, č configurabile il reato di cui all'art. 633 cod. pen., a meno che l'occupante non dimostri che si trovava nel possesso o detenzione dell'immobile fin da prima dell'escomio e che tale possesso sia proseguito ininterrottamente.

(massima n. 2)

In tema di danneggiamento, integra il reato di cui all'art. 635 cod. pen. la forzatura di una serratura, in quanto arreca alla cosa un danno di natura irreversibile - sebbene riparabile ad opera dell'uomo - e una modificazione funzionale e strutturale, non irrilevante neppure sotto il profilo economico.

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