Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3022 del 27 febbraio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

I1 termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento previsto dall'art. 6 legge n. 604 del 1966 deroga al principio generale - desumibile dagli artt. 1421 e 1422 c.c. - secondo il quale, salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e l'azione per farla dichiarare non è soggetta a prescrizione. Ne consegue che, sotto questo profilo, la disposizione di cui al citato art. 6 legge n. 604 del 1966 è da considerarsi di carattere eccezionale e non è perciò applicabile, neanche in via analogica, ad ipotesi di nullità del licenziamento che non rientrino nella previsione della citata legge n. 604 del 1966. Pertanto da escludersi che il suddetto termine di sessanta giorni per l'impugnativa sia applicabile al licenziamento nullo perchè privo della forma imposta dalla legge ad substantiam.

(massima n. 2)

La preposizione institoria non richiede l'adozione di forme solenni, né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'institore e l'imprenditore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una procura generale rilasciata da un imprenditore al proprio figlio per motivi di salute, aveva ritenuto realizzata non una preposizione institoria bensì una forma di trasferimento dell'impresa ed aveva perciò dichiarato nullo per vizio di forma il licenziamento intimato oralmente dal procuratore e per iscritto dall'imprenditore, ritenendo che quest'ultimo, col trasferimento, avesse perso il poter di direzione dell'impresa).

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