Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3646 del 16 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato previsto dall'art. 650 c.p. il comportamento di chi ometta di consegnare la patente di guida ai competenti uffici della motorizzazione civile che gli abbiano intimato tale adempimento a seguito della perdita dei requisiti fisici o psichici indispensabili alla guida. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che l'ordine in tal senso impartito dalla Direzione Generale della motorizzazione civile all'interessato č legalmente dato per motivi di sicurezza pubblica, inerendo ad ovvie finalitą preventivo-interdittive, con riguardo alla prevenzione sia di illeciti amministrativi e/o reati, sia, pił in generale, dei pericoli che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare).

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