Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6202 del 27 maggio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire il motivo di ricorso di cui all'art. 606, lett. d), c.p.p. secondo il tenore dell'art. 495 c.p.p. è quella che con giudizio ex ante appaia idonea a contrastare circostanze altrimenti acquisite, elidendone l'efficacia così da rendere possibile una diversa pronuncia.

(massima n. 2)

Ai fini della realizzazione del reato contravvenzionale di cui all'art. 659, primo comma, c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) sono sufficienti emissioni sonore riferibili al comportamento di un soggetto, identificabili in schiamazzi, abuso di mezzi acustici e strepiti di animali, che superino il limite della normale tollerabilità concretamente apprezzabile in relazione all'ambiente ed all'ora, percepibili da un numero indeterminato di persone: a nulla rileva che solo una di esse o anche una sola siano state concretamente disturbate, in quanto, vertendosi in tema di reato di pericolo, per la realizzazione del medesimo non è richiesto che si verifichi l'evento.

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