Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4023 del 2 settembre 1978

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio, proprio del recesso unilaterale previsto nell'art. 1373 c.c. - in base al quale, eccezion fatta per i contratti a esecuzione continuata e periodica, la facoltà di recedere non può essere esercitata quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione - non è applicabile al cosiddetto «recesso» che trova il suo presupposto e la sua giustificazione nell'inadempimento dell'altra parte, il quale non è eliminato «in radice» da una parziale esecuzione del contratto. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che il versamento della caparra implicava la natura preliminare del contatto di vendita).

(massima n. 2)

La causa giuridica di garanzia, propria della caparra confirmatoria, sussiste ogniqualvolta il contratto generi un'obbligazione il cui inadempimento possa essere, secondo i comuni principi o in base alla volontà delle parti, tale da alterare la natura e la finalità del rapporto complessivo in modo così radicale da generare nel contraente leso un diritto potestativo alla risoluzione del rapporto medesimo.

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