Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23934 del 24 novembre 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

I limiti di ammissibilità della prova testimoniale sull'esistenza di un contratto soggetto a forma scritta "ad substantiam" sono dettati da ragioni di ordine pubblico, sicché l'inammissibilità della prova assunta oltre quei limiti in primo grado non è sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte interessata, la quale può eccepire il vizio con motivo di appello.

(massima n. 2)

In tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l'andamento altimetrico del piano di campagna, originariamente livellato sul confine tra due fondi, sia stato artificialmente modificato innalzando detto piano, al fine di verificare se sia rispettata l'altezza massima del muro di cinta costruito sul confine, l'altezza deve essere misurata computandovi il terrapieno creato "ex novo" dall'opera dell'uomo, ossia tenendo conto dell'originario posizionamento del terreno.

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