Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22349 del 2 novembre 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

Qualora l'atto costitutivo di una societą a responsabilitą limitata non ne preveda specifiche ipotesi, il diritto di recesso convenzionale del socio postula necessariamente, per il suo perfezionamento, la delibera societaria di accettazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sancita l'illegittimitą del recesso legale del socio ricorrente, aveva escluso che potesse desumersene quello convenzionale dalle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta della societą depositata in altro giudizio e dalle risultanze del processo verbale di conciliazione di quel processo).

(massima n. 2)

La pretesa lesione del diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, spettante a tutti i soci proporzionalmente alle partecipazioni da essi possedute, non puņ legittimare il recesso del socio alla stregua del combinato disposto degli artt. 2473, comma 1, e 2468, comma 4, c.c., riferendosi questi ultimi alla sola ipotesi in cui vengano attribuiti a singoli soci, dall'atto costitutivo, «particolari diritti in materia di amministrazione della societą o distribuzione degli utili», ovverosia diritti diversi, quantitativamente o qualitativamente, da quelli normalmente spettanti a ciascun socio sulla base della partecipazione detenuta.

(massima n. 3)

L'art. 2481 bis, comma 1, c.c. vieta agli amministratori di limitare o escludere, di loro iniziativa, il diritto di opzione dei soci sulle quote di nuova emissione in sede di delibera di aumento del capitale sociale, essendo la limitazione o esclusione di tale diritto consentita solo se prevista nell'atto costitutivo, non senza assicurare al socio dissenziente il diritto di recedere dalla societą ai sensi dell'art. 2473 c.c.. Tale diritto di recesso non č, quindi, configurabile se, nell'ipotesi di deliberato aumento di capitale da attuarsi tramite conferimenti «in natura o mediante immediata, integrale sottoscrizione delle quote in denaro», il socio deduca esclusivamente la pretesa lesione del diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale spettante a tutti i soci, non essendo tale situazione assimilabile, sul piano normativo, alla fattispecie codificata di offerta di nuove quote a terzi, affatto distinta ed alla prima non sovrapponibile.

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