Cassazione civile Sez. V sentenza n. 21968 del 28 ottobre 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

(massima n. 2)

La dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale o dispositivo, bensì una dichiarazione di scienza, sicché, in caso di errore (di fatto o di diritto) commesso dal contribuente, è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile quando possa derivarne l'assoggettamento ad oneri contributivi più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a carico del dichiarante. Ne discende che il contribuente che, per errore in dichiarazione, abbia assoggettato propri redditi ad imposta, anche in relazione a quelli prodotti all'estero, può chiederne il rimborso nel termine previsto dall'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, non potendosi ritenere di ostacolo la previsione di cui all'art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 617 del 1986 (nella versione applicabile "ratione temporis"), che preclude esclusivamente la possibilità di utilizzare il credito d'imposta mediante detrazione in sede di dichiarazione. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Lombardia - sez. distacc. Brescia, 18/04/2007).

(massima n. 3)

In tema d'imposte sui redditi, la detrazione del credito d'imposta sui dividendi tassati all'estero spetta, ai sensi del combinato disposto degli art. 15 e 96 bis del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, soltanto con riferimento a quella percentuale di dividendi esteri che concorre alla formazione della base imponibile in Italia, pari al 40 per cento in ipotesi di utili percepiti da società con sede in paesi extracomunitari e 5 per cento in ipotesi di utili percepiti da società con sede in paesi comunitari. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Lombardia - Sez. dist. Brescia, 18/04/2007).

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