Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2211 del 13 maggio 1989

(2 massime)

(massima n. 1)

Le modalità della disdetta del contratto di locazione, che siano indicate nel contratto medesimo (nella specie, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno), non possono integrare una forma convenzionale ad substantiam, e, pertanto, non ostano a che l'atto possa giungere all'indirizzo del destinatario con mezzi equipollenti (nella specie, raccomandata semplice), ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1335 c.c.

(massima n. 2)

Tra il giudizio di risoluzione di un contratto di locazione per morosità ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni insoluti, non sussiste litispendenza bensì, attesa la diversità e maggiore ampiezza del petitum nel primo giudizio, soltanto un rapporto di continenza, il quale mentre non può determinare la traslazione della causa di opposizione davanti al giudice della risoluzione contrattuale che sia stato preventivamente adito, stante il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., rende possibile il trasferimento della causa di risoluzione al giudice dell'opposizione, solo quando i rispettivi procedimenti siano pendenti nello stesso grado, ricorrendo, in caso contrario (come nella specie, in cui un procedimento pende davanti al tribunale e l'altro davanti alla Corte d'appello), un'ipotesi di sospensione necessaria a norma dell'art. 295 dello stesso codice.

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