Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25607 del 30 novembre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dalla contrattazione collettiva (AEC 18 dicembre 1974) e conservata negli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale. Essa, pertanto, è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o "per relationem", da detti accordi e per la sola ipotesi che il contratto si sciolga per iniziativa del mandante, oppure nell'ipotesi di dimissioni dell'agente dovute a sopravvenuta inabilità permanente o totale o successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia; tale indennità, quindi, non può ritenersi inclusa nella generica voce "importi di fine rapporto".

(massima n. 2)

In tema di contratto d'agenzia, la deduzione relativa all'esclusione di un determinato rapporto dall'applicazione della regola dello "star del credere", non ha natura giuridica di eccezione in senso stretto ma esclusivamente di argomentazione difensiva, essendo diretta ad escludere che un fatto specifico, tempestivamente allegato, possa dare origine al diritto dedotto in giudizio. Tale deduzione, pertanto, può essere formulata in qualsiasi fase del giudizio di primo e di secondo grado, anche oltre i termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c. e, quindi, anche in comparsa conclusionale ed in grado di appello, senza incorrere nei limiti di cui all'art. 345 c.p.c..

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