Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23055 del 15 novembre 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, il periodo di sospensione ex art. 295 c.p.c. non può essere automaticamente escluso dal relativo calcolo, ma potrà essere considerato una circostanza da valutare sotto il profilo del criterio della "complessità", di cui all'art. 2 della legge n. 289 del 2001 e, quindi, consentire una deroga generale ai parametri di durata indicati dalla CEDU, giustificandone l'incremento.

(massima n. 2)

La necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo non si estende alla procedura di espulsione dello straniero, stante la specialità di quest'ultima, in relazione sia ai motivi di ordine di pubblico e di sicurezza dello Stato a essa sottesi, sia ai caratteri di celerità e speditezza che connotano l'iter di un tale procedimento.

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