Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15810 del 28 luglio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Sulla base del principio di economia processuale, ormai espressamente accolto anche nel giudizio di legittimità dalla seconda parte dell'art. 384, primo comma, c.p.c., nonché di un'interpretazione complessiva dell'art. 384 che induce ad escludere che l'ambito di applicazione del primo comma – tradizionalmente identificato con l'ipotesi della violazione o falsa applicazione di una norma di diritto sostanziale (di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c.) – coincida con quello del secondo comma – dove si fa riferimento alle “sentenze erroneamente motivate in diritto” e, quindi, essendo la sentenza risultante tanto dall'applicazione di norme sostanziali quanto di norme processuali, all'incidenza causale dell'errore sulle une e sulle altre – deve ritenersi configurabile il potere della Corte di cassazione di correzione della motivazione della sentenza impugnata anche in relazione ad un error in procedendo, fermi restando anche in tal caso i limiti della non necessità di indagini di fatto (ulteriori rispetto a quelle che la Corte di Cassazione può compiere sul fascicolo, come di norma, nell'esame di detto error) e del rispetto del principio dispositivo (dovendosi trattare di fatti ed eccezioni rilevati dalle parti o rilevabili d'ufficio).

(massima n. 2)

In un giudizio di sfratto per morosità relativo a locazione ad uso diverso da quello abitativo, la deduzione come motivo di appello da parte del conduttore, che sia stato convenuto come cessionario della locazione, della insussistenza della propria legittimazione sostanziale (in primo grado contestata per altra ragione, costituita dal non aver conseguito la disponibilità dell'immobile), per il fatto che il locatore non avrebbe dato la prova della comunicazione della cessione ex art. 36 L. n. 392 del 1978, integra un'attività di contestazione di un fatto costitutivo della pretesa del locatore e la connessa introduzione di un fatto impeditivo, che, rispettivamente, si concretano nella violazione delle preclusioni al potere di contestazione emergenti dalle norme degli artt. 415, 416 e 420, primo comma, c.p.c. e nella deduzione di un'eccezione del tutto nuova in violazione dell'art. 437, secondo comma, c.p.c.

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