Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5119 del 12 marzo 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

La controversia, diretta al riconoscimento della qualitą di socio di una societą di persone, coinvolge la distribuzione delle quote sociali e la composizione stessa del gruppo sociale. Pertanto, nel relativo processo, sono litisconsorti necessari la societą ed i soci. (Nella specie il convenuto aveva chiesto di accertare la qualitą di socio occulto di societą di persone in capo all'attore e chiesto l'integrazione del contraddittorio con l'altro socio).

(massima n. 2)

Qualora la sentenza d'appello abbia disposto la rimessione delle parti al primo giudice per l'integrazione necessaria del contraddittorio, la regola fissata dall'art. 353, terzo comma, c.p.c., secondo cui se č proposto ricorso per Cassazione il termine per la riassunzione č interrotto, comporta che il giudizio eventualmente riassunto prima della proposizione del ricorso per cassazione deve essere sospeso, in applicazione della norma di cui all'art. 48 c.p.c., che con efficacia di principio generale regola il coordinamento tra il giudizio riassunto e il giudizio di impugnazione.

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