Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6976 del 21 giugno 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

La specifica approvazione scritta richiesta dall'art. 1341 c.c. per le clausole contrattuali onerose deve essere effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall'altra parte, senza che sia necessario, peraltro, che la distinta sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clausole onerose, e dovendo, altresì, ritenersi assolto l'obbligo imposto dall'art. 1341, secondo comma, c.c. anche quando le dette clausole siano individuate, nella dichiarazione di accettazione autonomamente sottoscritta, mediante il riferimento al numero d'ordine e all'oggetto di ciascuna clausola.

(massima n. 2)

Nel patto di non concorrenza contenuto in un contratto di agenzia, i limiti di luogo, previsti dall'art. 2596 c.c. quali presupposti di validità del patto di non concorrenza in generale, in alternativa con il limite relativo all'attività, possono essere estesi a tutto il territorio nazionale qualora l'attività del preponente sia di rilievo nazionale, mentre la diversa disciplina contenuta nel decreto legislativo 10 settembre 1991. n. 303, di attuazione della direttiva comunitaria n. 653 del 18 dicembre 1986, trova applicazione anche ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore (e cioè conclusi entro il 5 ottobre 1991) ma solo a far tempo dal 1 gennaio 1994, secondo quanto disposto dall'art. 6 dello stesso decreto.

(massima n. 3)

Nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale il divieto di cumulo fra la prestazione principale e la penale previsto dall'art. 1383 c.c. riguarda le sole prestazioni già maturate e inadempiute e non quelle non ancora maturate e per le quali permane l'obbligo dell'adempimento, poiché in caso contrario sarebbe consentito al debitore di sottrarsi alla obbligazione attraverso il proprio inadempimento. Pertanto in caso di violazione del patto di non concorrenza, come di ogni obbligazione di non fare per un determinato periodo, il creditore in cui favore sia stata prevista la clausola penale può pretendere, in relazione agli inadempimenti già maturati, l'esecuzione forzata dell'obbligo di non fare ex art. 2933 c.c., qualora ne ricorrano gli estremi, ovvero in alternativa il pagamento della penale, conservando peraltro il diritto al comportamento omissivo da parte del debitore sino alla scadenza del termine pattuito, con la conseguenza che in caso di ulteriore violazione può di nuovo pretendere, sempre alternativamente, l'esecuzione in forma specifica o il pagamento della penale.

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