Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5039 del 8 aprile 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

La sospensione necessaria nel giudizio civile è subordinata alla duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza ed opponibilità dell'eventuale giudicato penale nel processo da sospendere, requisito, quest'ultimo, che sussiste allorché la previa definizione della controversia penale, per il suo carattere pregiudiziale, costituisce l'inevitabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato l'impugnata ordinanza di sospensione del processo civile, in fattispecie di proposizione di domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, consistente nella valutazione del patrimonio di alcune società, a fronte dell'avvenuto esercizio, nei confronti del professionista, parte di quel negozio, di azione penale con l'imputazione di fraudolenta sovraesposizione del valore delle partecipazioni azionarie di dette società.

(massima n. 2)

In sede di impugnazione con regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., avverso l'ordinanza del giudice dichiarativa della sospensione del processo dinanzi a lui pendente per pregiudizialità di altro giudizio ex art. 295 del codice di rito, non possono trovare ingresso censure rivolte a capi del provvedimento diversi da quello concernente la disposta sospensione. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la doglianza avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di ingiunzione di pagamento in corso di causa ex art. 186 ter c.p.c., pronunciato nella medesima ordinanza disponente la sospensione).

(massima n. 3)

Per la proponibilità del regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione necessaria del processo, l'art. 42 c.p.c. non richiede che questa sia emessa da un giudice incompetente, atteso che la citata norma del codice di rito – nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353 – assoggetta al detto mezzo di impugnazione tanto le sentenze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito della causa, quanto – e distintamente – i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

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