Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15524 del 7 dicembre 2000

(3 massime)

(massima n. 1)

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 (provvedimenti urgenti per il processo civile) è inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti in materia cautelare, in quanto i medesimi essendo privi del carattere della definitività sono impugnabili unicamente con il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.

(massima n. 2)

Il provvedimento che preso atto della pattuizione di un arbitrato libero dichiara l'inammissibilità della domanda non risolve una questione di competenza, bensì di merito, e, pertanto non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza, ma con gli ordinari mezzi di impugnazione.

(massima n. 3)

Il provvedimento che preso atto della pattuizione di un arbitrato libero dichiara l'inammissibilità della domanda non risolve una questione di competenza, bensì di merito e, pertanto non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza, ma con gli ordinari mezzi di impugnazione.

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